Art. 6
LEGGE 1 luglio 1959, n. 514
In vigore dal 25 apr 1974
Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, è aggiunto il seguente articolo 40-bis:
"A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.
Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente "
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Storico versioni
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