Art. 7

LEGGE 1 luglio 1959, n. 514

In vigore dal 11 ago 1959
Il primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente: "L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonchè durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto".
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