Art. 8

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni: 1) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale; 2) sospensione dell'impiego per motivi disciplinari; 3) aspettativa per motivi privati; 4) aspettativa per infermità non proveniente da cause di servizio, qualora in un triennio in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.
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