Art. 1
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.
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