Art. 5
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
I sottufficiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attività, di servizio.
Il sottufficiale non può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.
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