Art. 2
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.
Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
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