Art. 4

LEGGE 18 marzo 1958, n. 297

In vigore dal 29 apr 1958
Alla Commissione di cui al precedente articolo è altresì devoluto il riconoscimento; in base all'esame delle domande presentate entro lo stesso termine indicato dall', del diritto di assumere, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il titolo di maestro di danza nonchè di esercitare la relativa professione.
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