Art. 1
LEGGE 18 marzo 1958, n. 297
In vigore dal 29 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il termine per la presentazione delle domande, di cui all', secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-18;297#art-1