Art. 1

LEGGE 18 marzo 1958, n. 297

In vigore dal 29 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il termine per la presentazione delle domande, di cui all', secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;297#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo