Art. 2
LEGGE 18 marzo 1958, n. 297
In vigore dal 29 apr 1958
Sono ammessi al giudizio di idoneità i cittadini italiani che, alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano la professione di maestro di danza senza trovarsi nelle condizioni previste dagli della legge stessa, nonchè i cittadini italiani che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano comunque la professione di maestro di danza.
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