Art. 7

LEGGE 18 marzo 1958, n. 297

In vigore dal 29 apr 1958
Possono altresì presentare domanda, per essere ammessi al giudizio di idoneità, gli artisti stranieri i quali alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano in Italia la professione di maestro di danza. Agli apolidi si applicano le norme previste dalla presente legge per i cittadini italiani.
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