Art. 56

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
I datori di lavoro, ove si trovino nella impossibilità di assumere il numero di invalidi prescritto dalla legge 8 giugno 1950, n. 375, e successive modifiche, sono tenuti a compensare la differenza mediante assunzione di orfani di guerra. La impossibilità dell'assunzione di invalidi di guerra è riconosciuta nel caso di avvenuta concessione di esonero dall'assunzione stessa. È riconosciuta, altresì, nel caso di mancanza, di invalidi, constatata ai sensi dell' del regolamento 18 giugno 1952, n. 1176; ed in questo caso la facoltà consentita dall'articolo stesso di assumere personale valido in genere, rimane sospesa sino a quando risulti possibile di collocare orfani di guerra in sostituzione degli invalidi. Resta salvo il disposto del citato circa l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di osservare la prescritta proporzione tra personale valido ed invalido nei riguardi dei posti resisi disponibili in prosieguo di tempo.
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