Art. 51
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Il Comitato provinciale delibera il proprio bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quelli cui si riferisce e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso.
Entro il mese di aprile, il Comitato provinciale delibera il conto finanziario per l'esercizio precedente, e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede sul conto stesso, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato provinciale e degli interessati.
Alle variazioni apportate al bilancio del Comitato provinciale durante l'esercizio ed alle deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell', intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale dell'Opera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;365#art-51