Art. 53

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Nelle assunzioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano di guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti. La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi di guerra.
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