Art. 51 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 51

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Il Comitato provinciale delibera il proprio bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quelli cui si riferisce e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso. Entro il mese di aprile, il Comitato provinciale delibera il conto finanziario per l'esercizio precedente, e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede sul conto stesso, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato provinciale e degli interessati. Alle variazioni apportate al bilancio del Comitato provinciale durante l'esercizio ed alle deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell', intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale dell'Opera.
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