Art. 4

In vigore dal 17 apr 1958
Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le modalità per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi di cui agli articoli precedenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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