Art. 2
In vigore dal 17 apr 1958
Le rimanenze di fondi di complessive lire 18 miliardi e 370 milioni accertate sugli accreditamenti ricevuti negli esercizi dal 1945-46 al 1953-54 dai funzionari delegati dipendenti da enti, istituiti, corpi, stabilimenti ed uffici e comandi periferici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica dovranno essere versate in Tesoreria e verranno imputate ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-06;230#art-2