Art. 3

In vigore dal 17 apr 1958
Alla copertura dello stanziamento di cui all' viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente . Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;230#art-3

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