Art. 1

In vigore dal 17 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti verificatesi negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54 nella gestione dei fondi accreditati i funzionari delegati dipendenti da enti, istituti, corpi stabilimenti ed uffici e comandi periferici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa la somma di lire 18.370.000.000.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;230#art-1

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