Art. 5

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

In vigore dal 1 set 1962
Quando i posti di cui agli della presente legge si rendano vacanti, essi possono essere attribuiti temporaneamente ad esperti mediante incarichi triennali, rinnovabili, da conferirsi con le modalità di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le norme di cui al precedente comma si applicano altresì in caso di vacanza del posto di vice direttore della Scuola dell'arte della medaglia. La direzione amministrativa della Scuola dell'arte della medaglia, in caso di vacanza del posto di direttore della Scuola stessa, è affidata al direttore della Zecca. Il direttore della Scuola dell'arte della medaglia consegue la promozione al coefficiente 670 senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente di stipendio 500. Il vice direttore della Scuola dell'arte della medaglia è incaricato dell'insegnamento della incisione nella Scuola medesima; gli è attribuito il coefficiente di stipendio 325. I coefficienti di stipendio 402 e 500 gli sono attribuiti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente inferiore. Le funzioni di segretario della Scuola dell'arte della medaglia sono svolti da un impiegato delle carriere delle Direzioni provinciali del tesoro .
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