Art. 8

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

In vigore dal 25 mar 1958
È data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare la Zecca a fabbricare medaglie, distintivi metallici e ad eseguire altri lavori artistici da porre in vendita al pubblico per il tramite del Museo o di altri enti od istituzioni di diritto pubblico. Il prezzo e le condizioni di vendita al pubblico delle medaglie, distintivi metallici ed altri lavori di cui al precedente comma saranno determinati dal Ministro per il tesoro.
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