Art. 4

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

In vigore dal 25 mar 1958
Il posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia, dipendente dalla Direzione generale del tesoro (carriera direttiva, coefficiente 500), è conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento. Per l'ammissione al concorso previsto dal precedente comma, per il quale non è richiesto il possesso di titolo di studio, il limite massimo di età è stabilito in anni 45. Al direttore della Scuola dell'arte della medaglia - cui è affidato l'insegnamento, nella Scuola stessa, della modellatura a bassorilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli - compete anche lo studio e l'apprestamento dei modelli relativi alle monete, medaglie, sigilli, placchette e simili interessanti l'Amministrazione dello Stato.
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