Art. 1
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114
In vigore dal 25 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per adeguare i servizi tecnici della Zecca alle esigenze della nuova monetazione, i posti del ruolo tecnico della stessa Zecca di cui alla tabella E allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4 ed al quadro 30 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aumentati di n. 2 unità di cui una per ciascuna delle qualifiche di primo capotecnico (coefficiente 325) e capotecnico (coefficiente 271), ed integrati inoltre di altre quattro unità di cui una in ciascuna delle qualifiche di capotecnico principale (coefficiente 402) e primo incisore (coefficiente 325) e di due unità nella qualifica di incisore (coefficiente 271).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-27;114#art-1