Art. 10
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75
In vigore dal 19 mar 1958
Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.
Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo.
A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-20;75#art-10