Art. 5

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

In vigore dal 15 gen 2000
Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con la ammenda da lire 500 a lire 2000 le persone dell'uno e dell'altro sesso: 1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;(3) 2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.(3) Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza. Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 30 DICEMBRE 1999, N. 507
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