Art. 4

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

In vigore dal 11 ago 1998
La pena è raddoppiata: 1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno; 2) se il fatto è commesso ai danni . . . di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata; 3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore; 4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia; 5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego; 6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; 7) se il fatto è commesso ai danni di più persone. 7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.
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