Art. 4
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75
In vigore dal 11 ago 1998
La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;
2) se il fatto è commesso ai danni
. . .
di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto è commesso ai danni di più persone.
7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.
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