Art. 15
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75
In vigore dal 19 mar 1958
Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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