Art. 13

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75

In vigore dal 19 mar 1958
Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall', si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime. È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.
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