Art. 13
LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293
In vigore dal 28 gen 1958
(Decadenza dalla gestione)
Il magazziniere decade dalla gestione:
a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6;
b) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di incompatibilità previsti dall' e non provveda a rimuovere l'incompatibilità nei termini assegnatigli dall'Amministrazione;
c) quando non abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento;
d) quando abbia riportato condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.
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