Art. 7

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 28 gen 1958
(Cause di incompatibilità alla gestione dei magazzini di vendita) Non può gestire un magazzino chi: 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza; 3) rivesta la qualità di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualità. L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.
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