Art. 9
LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293
In vigore dal 1 mar 1986
(Gestione personale - Coadiutore)
Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.
L'Amministrazione può consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.
Oltre al coadiutore di cui al comma precedente può essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che può usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purchè consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore
.
In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.
L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.
Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293#art-9