Art. 16
LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293
In vigore dal 29 apr 2011
(Sistemi di vendita)
La vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.
I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
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