Art. 16 · LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Art. 16

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

In vigore dal 29 apr 2011
(Sistemi di vendita) La vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini. I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
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