Art. 9
In vigore dal 22 nov 1957
Entro lo stesso termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto è autorizzato, con provvedimento del proprio Consiglio di amministrazione, a nominare vice-direttori generali, nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, e ad adeguare alle proprie necessità, anche mediante la istituzione di "ruoli tecnici", la dotazione dei posti di ruolo, fissati dal regolamento organico, tenuto anche conto dei provvedimenti che saranno disposti in applicazione della presente legge.
Per effetto di tale adeguamento i posti anzidetti dovranno essere incrementati per il personale amministrativo, di un'aliquota pari al 20 per cento della dotazione complessiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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