Art. 5

In vigore dal 22 nov 1957
Gli effetti giuridici ed economici del conferimento dei posti da ricoprire nella prima attuazione dell'articolo 21 del regolamento organico, nei confronti del personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione ai concorsi di cui all'art. 78 del regolamento medesimo, decorrono dal 18 marzo 1953. Dalla stessa data decorrono, altresì, gli effetti giuridici ed economici dei concorsi previsti dall'art. 86 del citato regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-27;1035#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo