Art. 4

In vigore dal 22 nov 1957
Una aliquota, pari al 10 per cento, dei posti che si rendessero complessivamente disponibili per effetto del primo incremento apportato alla dotazione dei ruoli ordinari previsti dal regolamento organico, potrà essere ricoperta dai dipendenti collocati nei corrispondenti gradi dei ruoli speciali ad estinzione.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-27;1035#art-4

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