Art. 6

In vigore dal 22 nov 1957
Nei riguardi del personale dei ruoli ordinari e speciali, nonché di quello trattenuto in servizio come avventizio ai sensi dell'art. 85 del regolamento organico, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il sessantesimo anno di età, se maschile, o il cinquantacinquesimo anno di età, se femminile, e che rassegni le dimissioni entro un anno dalla data medesima, l'anzianità di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza - approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 27 maggio 1953 - è aumentata di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento, da parte degli interessati, dei limiti di età previsti dall'art. 64 del regolamento organico sopra citato. L'anzianità minima di servizio utile ai fini del diritto a pensione in base alle norme vigenti presso lo Istituto, è fissata, per il personale anzidetto, in venti anni. Al personale medesimo è corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza e di previdenza, una somma pari a 12, 9, 6 e 3 mensilità di retribuzione quiescibile, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto, ma non ancora superato, rispettivamente, il sessantesimo, il sessantunesimo, il sessantaduesimo e il sessantatreesimo anno di età, se maschile, o il cinquantacinquesimo, il cinquantaseiesimo, il cinquantasettesimo o il cinquantottesimo anno di età, se femminile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-27;1035#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo