Art. 9

LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

In vigore dal 26 nov 1957
Spetta al Comitato: 1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni; 2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione; 3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti; 4) esaminare i bilanci annuali della Gestione; 5) dare parere sulle questioni relative alla applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; 6) dare parere silla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti.
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