Art. 7

LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

In vigore dal 26 nov 1957
La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale. La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. è integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.
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