Art. 4
LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047
In vigore dal 15 feb 1963
Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9
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