Art. 1
LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047
In vigore dal 15 feb 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonchè agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi.
COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9
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