Art. 1 · LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

Art. 1

LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047

In vigore dal 15 feb 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonchè agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9 .
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