Art. 13
LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047
In vigore dal 26 nov 1957
I contributi base dovuti per i mezzadri e coloni sono a totale carico del concedente.
I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per metà a carico del concedente e per l'altra metà a carico del mezzadro o colono.
L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui al secondo comma del precedente si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono.
I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.
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