Art. 4

LEGGE 22 ottobre 1957, n. 1053

In vigore dal 3 dic 1957
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58, a carico dei fondi inscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi medesimi, per le pensioni e gli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo di cui alla legge 2 novembre 1955, n. 1117. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-22;1053#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo