Art. 3

LEGGE 22 ottobre 1957, n. 1053

In vigore dal 3 dic 1957
Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa Italiana al Governo ed al Comando truppe della Somalia ed agli altri Governi e Comandi truppe dell'Africa orientale italiana dal regio decreto 23 agosto 1935, n. 1178, e successive modificazioni e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonchè da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale militare somalo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale potrà espletarle in tutto od in parte, a mezzo dell'Amministrazione Fiduciaria italiana della Somalia che si avvarrà, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme di cui sopra. Delle predette Commissioni dovrà fare parte un funzionario della Ragioneria dell'A.F.I.S. che rivesta qualifica non inferiore a quella di direttore di Sezione.
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