Art. 1

LEGGE 22 ottobre 1957, n. 1053

In vigore dal 3 dic 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117, sul pagamento delle pensioni o degli altri trattamenti di quiescenza e di assegni temporanei al personale civile e militare libico ed eritreo, sono estese con gli adattamenti richiesti dalla diversa situazione giuridica e amministrativa del territorio della Somalia e con le modifiche di cui agli articoli seguenti: a) al personale militare somalo già dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana o che arruolato in Somalia fu messo a disposizione di altri Governi dell'Africa orientale italiana; b) agli orfani, al coniuge superstite o agli ascendenti del personale militare di cui alla lettera a).
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urn:nir:stato:legge:1957-10-22;1053#art-1

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