Art. 2

LEGGE 22 ottobre 1957, n. 1053

In vigore dal 3 dic 1957
Nella liquidazione dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni temporanei da effettuare ai sensi del precedente articolo, devono essere ricuperate agli aventi diritto tutte le somme ai medesimi corrisposte dalla pubblica Amministrazione, per il periodo di tempo cui detti trattamenti ed assegni si riferiscono, qualunque sia stato il titolo della corresponsione. È, inoltre, vietato il cumulo dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni di cui sopra, anche per il futuro, con qualsiasi altro stipendio, assegno o indennità a carico dell'Amministrazione Fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) o di altro Ente pubblico in dipendenza di rapporto d'impiego.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-22;1053#art-2

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