Art. 6

LEGGE 17 ottobre 1957, n. 1007

In vigore dal 15 nov 1957
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle annesse tabelle (appendice n. 1).
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