Art. 1

LEGGE 17 ottobre 1957, n. 1007

In vigore dal 15 nov 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-17;1007#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo