Art. 1
LEGGE 17 ottobre 1957, n. 1007
In vigore dal 15 nov 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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