Art. 5
LEGGE 17 ottobre 1957, n. 1007
In vigore dal 15 nov 1957
Per l'esercizio finanziario 1957-58 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito in 1875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 1998 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2400 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
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