Art. 7
LEGGE 17 ottobre 1957, n. 1007
In vigore dal 15 nov 1957
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 9 maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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